Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
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2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Non possono far parte del personale addetto alla Commissione o che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta coloro che abbiano partecipato a commissioni giudicatrici di pubblici concorsi.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.